COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Ciliverghe Camp. Jun. Reg. Gir. C Gara Ciliverghe/Calcio Spino del 27/10/2007 C.U. n.18 del CRL datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pol. Ciliverghe Camp. Jun. Reg. Gir. C
Gara Ciliverghe/Calcio Spino del 27/10/2007
C.U. n.18 del CRL datato 02/11/2007
La società CILIVERGHE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALDO PASOTTI fino al 27/02/2008, lamentando che la squalifica comminatagli è eccessiva in relazione a comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara (offese e proteste).
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il reclamo merita di essere accolto e la squalifica comminata al calciatore PASOTTI ridotta.
Infatti, come risulta dal referto arbitrale, il calciatore sanzionato si è limitato ad insultare ripetutamente l’arbitro, appoggiando il proprio petto a quello del direttore di gara senza alcuna violenza.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
la squalifica del calciatore ALDO PASOTTI a 5 GARE, dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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