COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pollenza – Cluentina Calcio, del 3.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 21 del 7.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pollenza – Cluentina Calcio, del 3.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 21 del 7.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Neamtu Nicolae Daniel, tesserato per la S.S. Cluentina Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per aver reagito nei confronti di un avversario, dava a questi uno schiaffo in faccia”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Cluentina Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, pesantemente insultato e provocato, in ragione della sua nazionalità, dai sostenitori della squadra avversaria per tutta la gara, avrebbe semplicemente risposto ad una vera e propria aggressione fisica subita ad opera di un avversario. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il gesto di violenza, ascritto al calciatore sanzionato, nei confronti di un avversario. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere meritevole di accoglimento. La Commissione non può che rilevare l’aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicate dal Giudice di prime cure. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Cluentina Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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