COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO A.S.D. avverso decisioni merito gara Torrese – Grottese, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 40 del 24.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO A.S.D. avverso decisioni merito gara Torrese – Grottese, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 40 del 24.10.2007. Il 13 ottobre 2007 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Promozione, Torrese – Grottese, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 0. La Polisportiva Grottese inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’azione di gioco che portò alla segnatura della rete decisiva, era viziata da un errore tecnico dell’Arbitro, il quale non si avvedeva della segnalazione del suo Assistente che il pallone era uscito dal terreno di gioco, chiedeva la ripetizione dell’incontro. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’Arbitro denunciato dalla Polisportiva Grottese, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera la Polisportiva Grottese Calcio A.S.D. ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione della gara de quo. In particolare la reclamante asseriva che i propri giocatori, vedendo l’Assistente dell’Arbitro segnalare, con la bandierina alzata, l’uscita del pallone dal terreno di gioco, furono indotti a fermarsi, consentendo con ciò la facile segnatura della rete della squadra avversaria. Secondo la reclamante, per prassi consolidata degli Organi tecnici dell’A.I.A., il giudizio sul fallo laterale sarebbe riservato esclusivamente ed insindacabilmente all’assistente dell’arbitro, con la semplice sua segnalazione, interrompendo con ciò autonomamente il gioco. In via istruttoria, la reclamante chiedeva che sui fatti in questione fossero ascoltati, oltre all’Arbitro, anche il suo 1° Assistente, l’Osservatore Arbitrale presente alla gara ed il proprio Allenatore, che si trovava a brevissima distanza dall’Assistente allorché questi alzò la bandierina. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che l’Assistente, per sua stessa ammissione, alzò erroneamente la bandierina per un attimo, riabbassandola subito poichè il pallone non era uscito. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla Reclamante. A norma dell’art. 29, comma 3, del Codice di giustizia sportiva “i Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. Quindi, nel caso che ci occupa, alla luce della richiamata normativa, l’errore di segnalazione commesso dall’Assistente deve ritenersi rimesso alla esclusiva valutazione “tecnica” dell’Arbitro, come tale sottratta alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva. Le dichiarazioni rese dall’Arbitro alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. Così stando le cose e sul presupposto che l’incontro ha avuto un regolare svolgimento, il reclamo va respinto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese Calcio A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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