COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AUDAX F.C. MACERATA 1921 avverso sanzioni merito gara Audax F.C. Macerata 1921 – Ediartis Cingulum Calcio, dell’11.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 22 del 14.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AUDAX F.C. MACERATA 1921 avverso sanzioni merito gara Audax F.C. Macerata 1921 – Ediartis Cingulum Calcio, dell’11.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 22 del 14.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cocchi Andrea, tesserato per l’Audax F.C. Macerata 1921, la sanzione della squalifica per otto gare effettive “perché, correndo, si scagliava contro l’Arbitro colpendolo con il petto ad una spalla, provocandogli lieve e momentaneo dolore”. Lo stesso Giudicante comminava altresì la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Seri Roberto, anch’egli tesserato per la Reclamante, “perché con fare minaccioso ingiuriava gravemente l’Arbitro a fine gara”. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’Audax F.C. Macerata 1921, invocando, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione delle stesse. A dire della reclamante il Cocchi, nell’occasione, intervenendo con eccessiva foga nel capannello che si era formato attorno al Direttore di gara, lo avrebbe urtato con il petto alla spalla inavvertitamente ed involontariamente e, comunque, senza l’intenzione di colpirlo o di provocargli dolore. Lo stesso calciatore poi uscì prontamente dal terreno di gioco, senza null’altro. Quanto al comportamento del Seri, la Società deduceva la non riconducibilità allo stesso di tutte le espressioni refertate dall’Arbitro nel concitato fine gara. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al Cocchi, riferendo che lo stesso gli si avvicinò di corsa e lo colpì con il petto alla spalla destra, facendolo andare a sbattere contro un altro giocatore lì vicino, che comunque lo trattenne. Il gesto, certamente intenzionale, gli procurò lieve e momentaneo dolore. Quanto al comportamento del Seri, l’Arbitro ha riferito che questi, al termine dell’incontro, lo offese volgarmente, a voce alta e facendo alcuni passi verso di lui. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti del Direttore di gara dal Cocchi, il cui comportamento pertanto deve essere valutato alla luce della disposizione di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva, correttamente applicata dal primo Giudice, e sanzionato con la pena minima edittale ivi prevista di otto giornate; • ritenuto altresì che al Seri, responsabile di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, priva tuttavia di concreti connotati di minaccia, debba applicarsi la sanzione di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, nel minimo edittale. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’Audax F.C. Macerata 1921, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione comminata al calciatore Seri Roberto, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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