COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 47° minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società G.S. Elfa Tolentino, deducendo che nell’occasione non vi fu una rissa, ma un solo episodio di aggressione di un calciatore della squadra avversaria nei confronti di un proprio tesserato; che l’Arbitro avrebbe potuto intervenire, prendendo i dovuti provvedimenti, e proseguire nella direzione dell’incontro. La medesima Società concludeva chiedendo: • l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Società; • la punizione sportiva della perdita della stessa a carico del Victoria Strada, indicando il comportamento di controparte quale unica causa degli incidenti; • in subordine, la ripetizione dell’incontro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro. La stessa ebbe origine per il comportamento violento posto in essere da un calciatore della squadra ospitata nei confronti di un avversario, con il successivo coinvolgimento della generalità dei tesserati delle due squadre in campo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Società reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non sia meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirla. Con la delibera adottata è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo Territoriale ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara. P.Q.M. la Commissione, respinge il gravame come innanzi proposto dalla società G.S. Elfa Tolentino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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