COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 15 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società SCIOLZE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 1117 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta n riferimento alla gara MIRAFIORI – SCIOLZE del 28107 Campionato Juniores Regionale – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 15 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società SCIOLZE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 1117 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta n riferimento alla gara MIRAFIORI - SCIOLZE del 28107 Campionato Juniores Regionale - Girone H Seduta del 9117. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv Loris Villani,- avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. cav. Alberto Bertoldo. Con ricorso inviato via e-mail in data 7112007 la Società SCIOLZE si duole della squalifica fino al 1122007 inflitta col provvedimento indicato in oggetto all’allenatore sig. TESAURO Salvatore. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. b) nuovo C.G.S. (in vigore dall’177) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: “ l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Preme inoltre evidenziare che, pur essendo autorizzata a norma dell’art. 38 comma 7° C.G.S. la presentazione dei ricorsi a mezzo posta elettronica, il reclamo così come pervenuto presenta ulteriori profili di inammissibilità: Infatti, la stampa dell’atto ha evidenziato la mancanza di sottoscrizione e l’assenza di qualsiasi intestazione alla Società SCIOLZE. Inoltre, l’e-mail proviene da casella di posta elettronica non titolare di firma digitale e priva di riferimenti alla Società apparentemente ricorrente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società SCIOLZE tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta
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