COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S. LERMA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CASSINE – LERMA disputatasi il 28/10/07 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B. (C. U. N° 16 dell’1/11/07 della Delegazione Provinciale di Alessandria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S. LERMA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CASSINE – LERMA disputatasi il 28/10/07 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B. (C. U. N° 16 dell’1/11/07 della Delegazione Provinciale di Alessandria) Con il reclamo in oggetto, la U.S. LERMA propone ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo e chiede una riduzione della squalifica per quattro giornate inflitta al proprio calciatore BATTILANI Riccardo, ritenuta eccessiva in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso. La società reclamante, pur manifestando il rincrescimento e disappunto per quanto accaduto e condividendo, in astratto, la severità delle decisioni con cui si deve intervenire nei casi di gioco violento o di reazioni, nel caso concreto, lamenta una eccessiva severità nei confronti del giocatore. Il Giudice Sportivo, a parere della Società reclamante, non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che il BATTILANI sarebbe stato oggetto di continue provocazioni da parte del giocatore avversario. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, • ritenuta eccessiva, violenta e sproporzionata la reazione messa in atto dal giocatore BATTILANI Riccardo, il quale, a gioco fermo, colpiva deliberatamente con una violenta testata un giocatore avversario procurandogli una notevole perdita di sangue; • valutata, altresì, alquanto benevola la misura della sanzione adottata dal Giudice Sportivo, in considerazione della particolare gravità e spregevolezza dell’episodio di violenza riferito dal direttore di gara; • avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 36 n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA 1. di respingere il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. LERMA, perché non versata; riformando in peius la decisione impugnata, aumenta a SEI giornate la squalifica sanzionata dal Giudice Sportivo al giocatore BATTILANI Riccardo.
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