COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società CBS SCUOLA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 8117 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara CBS – CENISIA del 4117 Campionato di Prima Categoria Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società CBS SCUOLA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 8117 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara CBS – CENISIA del 4117 Campionato di Prima Categoria Girone E Con ricorso inviato in data 10112007 la Società CBS SCUOLA CALCIO si duole della squalifica fino al 8127 inflitta col provvedimento indicato in oggetto all’allenatore sig. NANNI Gian Carlo. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. b) nuovo C.G.S. (in vigore dall’177) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: “ l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società CBS tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata.
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