COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della S.S. EDIL MAZZA avverso la posizione del giocatore Vona Pietro, schierato dalla U.S.D. PONT in occasione della gara PONT – EDIL MAZZA del 18.11.2007, valida per il Campionato di Seconda categoria girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della S.S. EDIL MAZZA avverso la posizione del giocatore Vona Pietro, schierato dalla U.S.D. PONT in occasione della gara PONT - EDIL MAZZA del 18.11.2007, valida per il Campionato di Seconda categoria girone F Con il reclamo in oggetto la S.S. EDIL MAZZA lamenta l’utilizzo illegittimo da parte della società Pont del giocatore Vona Pietro, affermando che il medesimo risultava squalificato per un gara come da Comunicato Ufficiale n. 22 del 15.11.2007, a seguito di espulsione avvenuta durante una gara disputata il 4.11.2007; il predetto giocatore, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara Pont / Vallorco del giorno 11.11.2007 e quindi, essendo stato regolarmente schierato in tale gara, alla data del 18.11.2007 non avrebbe ancora scontato la squalifica. Le doglianze della società reclamante sono infondate. Questa Commissione, effettuate le verifiche del caso, ha infatti potuto accertare come in realtà il giocatore Vona Pietro, effettivamente espulso per somma di ammonizioni in occasione della gara PONT / SAN CARLO del 4.11.2007, correttamente non sia stato schierato nella prima gara successiva disputata dalla società Pont, e precisamente nella gara PONT / PERTUSIO del 7.11.2007; conseguentemente il sig. Vona, avendo già scontato la squalifica, aveva pieno titolo per partecipare sia alla gara PONT / VALLORCO del 11.11.2007, sia alla gara PONT / EDIL MAZZA del 18.11.2007. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della S.S. EDIL MAZZA, con addebito alla società stessa della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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