COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 29 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POGGIO DEI PINI ( Campionato Giovanissimi Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 07.11.2007. Gara Club San Paolo / Poggio Dei Pini del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.ite sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 29 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POGGIO DEI PINI ( Campionato Giovanissimi Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 07.11.2007. Gara Club San Paolo / Poggio Dei Pini del 28.10.2007. La società Poggio Dei Pini ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 13 del 31.10.2007, veniva respinta la richiesta di ripetizione della gara, per avere l’arbitro concesso un eccessivo recupero. La reclamante ha ribadito le ragioni già proposte, sostenendo che il tempo di gara sarebbe stato prorogato oltre i trenta minuti previsti per la categoria giovanissimi, cosicchè, essendo stata realizzata durante tale prosecuzione del gioco non consentita, una rete, si sarebbero determinati “ fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico di una gara di calcio”. Ha domandato, pertanto, che venga disposta la ripetizione dell’incontro. Essendo stata formulata richiesta di audizione, è comparso davanti a questa Commissione il legale rappresentante delegato della società reclamante, il quale ha confermato le ragioni della lagnanza. La Commissione, sulla scorta del referto di gara, costituente atto ufficiale e fonte di prova privilegiata in ordine allo svolgimento dell’incontro, e quindi anche della sua durata, affidata all’arbitro in via esclusiva, ritiene non provati gli assunti della reclamante, privi peraltro di rilevanza sulla regolarità della gara. Nel detto referto non si riscontrano, peraltro, elementi per ritenere irregolare l’incontro, essendo stato in esso riportato il tempo di disputa ed i minuti di ricupero. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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