COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS BIVONA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatori GURRERI ALFONSO – VIZZI ANTONIO e TERMINE ANTONIO (ATLETICO FUTURO) E RISULTATO DELLA GARA – GARA: ATLETICO FUTURO – VIRTUS BIVONA (2-1) del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO) – Proc. n. 18/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. VIRTUS BIVONA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatori GURRERI ALFONSO – VIZZI ANTONIO e TERMINE ANTONIO (ATLETICO FUTURO) E RISULTATO DELLA GARA – GARA: ATLETICO FUTURO – VIRTUS BIVONA (2-1) del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO) –
Proc. n. 18/B
La Società A.S.D. Virtus Bivona, ha inoltrato rituale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, sostenendo la irregolare posizione dei calciatori della Società Atletico Futuro Gurreri Alfonso e Vizzi Antonio, in perdurante posizione di squalifica e Termine Antonio, di età inferiore ai quindici anni;
Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed eseguiti i necessari accertamenti, rileva:
Il calciatore squalificato non è il Gurreri Alfonso ma il Gurreri Maurizio come da errata corrige pubblicata sul C.U. n. 44 del 13.6.2007;
Il calciatore Vizzi Antonio squalificato fino al 3.6.2012 è nato il 7.7.1988 e dunque è calciatore diverso dal Vizzi Antonio (7.12.1990) utilizzato dalla Società Pol. Atletico Futuro nella gara reclamata;
Il Termine Antonio indicato in distinta è realmente nato il 4.4.1988 e solo per errore di compilazione della distinta, cosa non rilevata dall’Arbitro, è indicato come nato nel 1998 (in atto avrebbe oggi 9 anni);
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il ricorso inoltrato dalla A.S.D. Virtus Bivona;
Di incamerare la tassa nella misura versata di Euro 78,00;
Di addebitare l’importo di Euro 52,00 per la tassa reclamo non versata.
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