COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS BIVONA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatori GURRERI ALFONSO – VIZZI ANTONIO e TERMINE ANTONIO (ATLETICO FUTURO) E RISULTATO DELLA GARA – GARA: ATLETICO FUTURO – VIRTUS BIVONA (2-1) del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO) – Proc. n. 18/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS BIVONA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatori GURRERI ALFONSO – VIZZI ANTONIO e TERMINE ANTONIO (ATLETICO FUTURO) E RISULTATO DELLA GARA – GARA: ATLETICO FUTURO – VIRTUS BIVONA (2-1) del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO) – Proc. n. 18/B La Società A.S.D. Virtus Bivona, ha inoltrato rituale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, sostenendo la irregolare posizione dei calciatori della Società Atletico Futuro Gurreri Alfonso e Vizzi Antonio, in perdurante posizione di squalifica e Termine Antonio, di età inferiore ai quindici anni; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed eseguiti i necessari accertamenti, rileva: Il calciatore squalificato non è il Gurreri Alfonso ma il Gurreri Maurizio come da errata corrige pubblicata sul C.U. n. 44 del 13.6.2007; Il calciatore Vizzi Antonio squalificato fino al 3.6.2012 è nato il 7.7.1988 e dunque è calciatore diverso dal Vizzi Antonio (7.12.1990) utilizzato dalla Società Pol. Atletico Futuro nella gara reclamata; Il Termine Antonio indicato in distinta è realmente nato il 4.4.1988 e solo per errore di compilazione della distinta, cosa non rilevata dall’Arbitro, è indicato come nato nel 1998 (in atto avrebbe oggi 9 anni); P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il ricorso inoltrato dalla A.S.D. Virtus Bivona; Di incamerare la tassa nella misura versata di Euro 78,00; Di addebitare l’importo di Euro 52,00 per la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it