COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO RAFFADALI – (AG) – (Avverso decisione Giudice Sportivo DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO – GARA: A.S.D. SCIACCA – A.S.D. ATLETICO RAFFADALI del 31.10.2007 – CAMPIONATO JUNIORES REG.LE GIR. “B’’) – C.U. n. 14 del 7.11.2007 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO – Proc. n. 15/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO RAFFADALI – (AG) – (Avverso decisione Giudice Sportivo DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO - GARA: A.S.D. SCIACCA - A.S.D. ATLETICO RAFFADALI del 31.10.2007 – CAMPIONATO JUNIORES REG.LE GIR. “B’’) – C.U. n. 14 del 7.11.2007 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO - Proc. n. 15/B Con appello ritualmente proposto, la Società reclamante chiede la perdita della gara per la A.S.D. Sciacca adducendo che non vi erano le condizioni per il proseguimento della gara per la presenza di numerose persone presenti a bordo campo (oltre al soggetto che ha spintonato l’Arbitro) e conseguentemente ritiene che debba esserle assegnata la vittoria della partita; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, e sentito il Presidente della Società appellante nella seduta del 27.11.2007, osserva: Dal rapporto arbitrale si evince che in campo non vi erano situazioni di pericolo per il Direttore di gara, tali da giustificare la sospensione della partita; Ed invero, lo stesso Arbitro da atto, nel suo rapporto che il soggetto che lo aveva spintonato veniva prontamente preso ed allontanato da parte dei Dirigenti, mentre il riferimento ad “uno stato di confusione”, costituisce affermazione vaga e generica, da cui non si desume alcun pericolo per la incolumità del Direttore di gara stesso; P.Q.M DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto confermando il provvedimento del Giudice Sportivo; Con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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