COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI (Gir. “B”) NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO – ALLENATORE IN PROPRIO CORDIANI ALBERTO ED A.S.D. NARNESE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA CALCIO – NARNESE CALCIO DISPUTATA IL 28.10.2007 AD ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA SETTORE GIOVANILE DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI (Gir. “B”) NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO - ALLENATORE IN PROPRIO CORDIANI ALBERTO ED A.S.D. NARNESE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA CALCIO - NARNESE CALCIO DISPUTATA IL 28.10.2007 AD ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA SETTORE GIOVANILE DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). A.S.D. ORTANA CALCIO: - PER AMMENDA DI €. 120,00; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORDIANI MICHELE FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GAMMINO ANTONIO FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAURELLI MANUEL FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE NAZARUK IVAN FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PICIUCCHI LEONARDO FINO AL 31.12.2007. A.S.D NARNESE CALCIO: - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI DAMIANO FINO AL 30.04.2008; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI GIACOMO MICHELE FINO AL 30.04.2008; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FERZI GAIO FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRONI ALESSANDRO FINO AL 31.12.2007; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SAULLI FRANCESCO FINO AL 31.12.2007. - cu 37/1066 - HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclami le citate società e l’allenatore, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedevano la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione. In merito ai reclami, non essendo stato possibile ottenere chiarimenti dal direttore di gara in quanto non presentatosi alla seduta odierna, la Commissione rileva che i fatti in contestazione devono essere volutati esclusivamente sulla base del referto arbitrale, dal quale emerge la indubbia responsabilità di tutti i reclamanti. Tuttavia si ritiene equo contenere fino al 14.12.2007, la squalifica inflitta ai calciatori. Ortana Calcio: Cordioni Miche, Gammino Antonio, Maurelli Manuel, Nazaruk Ivan e Piciucchi Ledonardo; Narnese Calcio: Ferzi Gaio, Proni Alessandro e Saulli Francesco; nonchè ridurre fino al 23.11.2007 la squalifica inflitta all’allenatore dell’Ortana Calcio Cordinani Alberto. Respinge, quanto al resto, i reclami confermando integralmente le sanzioni dell’ammenda a carico delle società non chè la squalifica inflitta dal G.S. nei confronti dei calciatori Bucchi Damiano e Di Giacomo Michele della Narnese Calcio. P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce: •la squalifica all’allenatore dell’Ortana Calcio Cordiani Alberto, fino al 23.11.07; •la squalifica fino al 14.12.2007 ai seguenti calciatori: - Cordiani Michele, Gammino Antonio, Maurelli Manuele, Nazaruk Ivan e Piciucchi Leonardo società Ortana Calcio; - Ferzi Gaio, Proni Alessandro e Saulli Francesco società Narnese Calcio. Conferma per il resto l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.
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