COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D.P. TURRIS S.LEO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FOSSATO DI VICO – TURRIS S.LEO DISPUTATA IL 11.11.2007 A FOSSATO DI VICO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D.P. TURRIS S.LEO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA FOSSATO DI VICO – TURRIS S.LEO DISPUTATA IL
11.11.2007 A FOSSATO DI VICO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•Per squalifica inflitta al calciatore Landi Lorenzo per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire puntualmente l’azione di
gioco in cui il calciatore Landi Lorenzo, nel saltare di testa, colpiva volontariamente e
violentemente un giocatore avversario procurandogli una ferita al labbro. Tra l’altro il
pallone era già stato allontanato dal calciatore che poi subiva il fallo.
La sanzione inflitta dal G.S. appare pertanto equa rispetto al fatto contestato.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società A.D.P. Turris S.Leo, confermando l’impugnata
decisione del G.S..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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