COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ CAVALIERE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TARQUINI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA CAVALIERE / MOSCIANO CALCIO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 22 DEL 15/11/07 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ CAVALIERE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TARQUINI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA CAVALIERE / MOSCIANO CALCIO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 22 DEL 15/11/07 COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Cavaliere, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Tarquini Paolo, rivolto gesti osceni nei confronti dei tifosi locali in occasione della seconda rete segnata dalla sua squadra. La società appellante non ha contestato il verificarsi dei fatti contestati al proprio tesserato, chiedendo, tuttavia, la riduzione della sanzione poiché il calciatore avrebbe reagito ad una provocazione dei tifosi avversari, concretatasi in cori razzisti rivolti al compagno di squadra di colore Sesay Mohamed. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento gravemente antisportivo tenuto dal Tarquini, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso designato vice capitano ad inizio gara, nell’occasione, rivestiva la carica di capitano della squadra per effetto della sostituzione del capitano Zazza al 3° minuto del secondo tempo. La versione dei fatti fornita dalla società appellante risulta priva di ogni fondamento ed in totale contrasto con quanto riferito dallo stesso direttore di gara e dal suo assistente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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