COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO E CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VAL PESCARA / CASTIGLIONE M.R. DISPUTATA IL 20/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG. ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO E CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VAL PESCARA / CASTIGLIONE M.R. DISPUTATA IL 20/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG. ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Castiglione M.R., ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. sul presupposto che la irregolarità denunciata dalla stessa società doveva essere preceduta da specifica riserva scritta da presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara, mentre, nel caso di specie, sarebbe stata denunciata formalmente solo durante la gara, chiedendo infliggersi alla Società Val Pescara la punizione della perdita della gara, ovvero la ripetizione della stessa.
In sostanza la società appellante si duole del fatto che i dischetti del rigore sarebbe stati posti ad una distanza inferiore a quella regolamentare e che tale irregolarità sarebbe stata fatta rilevare al direttore di gara in occasione del primo dei tre calci di rigori concessi alla squadra ospitante allorché il portiere della stessa società si sarebbe accorto dell’asserita irregolarità. Ha, inoltre, aggiunto la stessa appellante che l’arbitro avrebbe misurato a passi tale distanza e che, a seguito delle proteste della squadra ospitante sarebbero stati fatti intervenire i Carabinieri della locale stazione alla presenza dei quali, a fine gara, l’arbitro avrebbe proceduto a misurare tale distanza con apposito strumento.
Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata.
In realtà, la norma di cui all’art. 29, punto 6, lett. b), C.G.S., precisa chiaramente quali sono i casi in cui il reclamo della società interessata deve essere preceduto da apposita riserva scritta da presentarsi all’arbitro prima dell’inizio della gara, allorché la pretesa irregolarità sussista, come nel caso di specie, ancor prima che si dia inizio all’incontro.
Ove, invece, tale irregolarità intervenga durante la gara, la stessa norma prevede che il reclamo debba essere preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, annotandola sul cartoncino di gara.
In entrambi i casi, il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo, mentre le motivazioni e la tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni.
Appare evidente, pertanto, che il reclamo da parte della Società Castiglione M.R. avrebbe dovuto essere preceduto da specifica riserva scritta prima dell’inizio della gara, risultando pacifico che l’irregolarità, peraltro accertata dal direttore di gara, era già esistente prima dell’inizio della gara stessa, non costituendo causa di sopravvenuta irregolarità la percezione della distanza dei dischetti del rigore inferiore a quella regolamentare solo al momento dell’effettuazione di un rigore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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