COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE CICIONI GIANCARLO DELLA SOCIETA’ VILLA ROSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA ROSA / ORATORIANA DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 16 DEL 18/10/07COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE CICIONI GIANCARLO DELLA SOCIETA’ VILLA ROSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA ROSA / ORATORIANA DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 16 DEL 18/10/07COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Cicioni Giancarlo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere colpito l’arbitro ad una mano con una pallonata, a fine gara. Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara era incorso in un errore di persona, in quanto era uscito anzitempo dal campo senza farvi ritorno. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di non essere incorso in alcun errore di persona, per avere identificato il calciatore a fine gara tramite il suo cartellino, dopo che, nel corso della gara stessa, lo aveva richiamato osservando che lo stesso, seduto sulla panchina, indossava i guanti da portiere. Ha, altresì, precisato che il gesto compiuto dal calciatore poteva essere considerato di stizza per la sconfitta subita dalla propria squadra e che non aveva subito conseguenze da simile gesto. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal Cicioni non sia di particolare gravità e non abbia prodotto conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cicioni Giancarlo fino al 13/12/2007, disponendo restituirsi la tassa versata.
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