COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTALFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 30,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FURCI / MONTALFANO, DISPUTATA IL 19/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 14 del 22.11.07 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTALFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 30,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FURCI / MONTALFANO, DISPUTATA IL 19/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 14 del 22.11.07 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto, la Società Montalfano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società a seguito dei comportamenti tenuti in occasione della disputa della gara di cui in premessa, chiedendo la revoca. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lettera d), C.G.S., in quanto la sanzione impugnata è inferiore a € 50,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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