COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE CICCONE PIERLUIGI DELLA SOCIETA’ MONTICCHIO 88 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’1/3/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 21/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 17 DEL 25/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE CICCONE PIERLUIGI DELLA SOCIETA’ MONTICCHIO 88 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’1/3/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 21/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 17 DEL 25/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Ciccone Pierluigi ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere spintonato con il petto l’arbitro al momento della sua espulsione e per averlo minacciato, cercando anche di colpirlo con la testa senza riuscirvi. Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva essere ridotta, in quanto pur ammettendo di essersi avvicinato molto al viso dell’arbitro per protestare, non aveva assoluta,mente cercato di colpirlo e che il suo comportamento era stato determinato dall’avere subito il gol della sconfitta all’ultimo minuto in quanto un suo compagno aveva subito un fallo non rilevato dal direttore di gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, in realtà, il comportamento del Ciccone sia stato determinato da una eccessiva foga agonistica senza, peraltro, che lo stesso abbia arrecato danni fisici alla sua persona. Osserva la Commissione che alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta, non apparendo i fatti contestati di estrema gravità, visto che il comportamento del calciatore era finalizzato a porre in essere una protesta, seppur violenta, ma che non ha avuto conseguenze di alcun genere. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Ciccone Pierluigi fino al 31/12/2007, disponendo restituirsi la tassa versata.
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