COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ BRECCIAROLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ASTOLFO CAMILLO IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO DISPUTATA IL 4/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 21 DEL 8/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ BRECCIAROLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ASTOLFO CAMILLO IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO DISPUTATA IL 4/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 21 DEL 8/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Brecciarola ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore D’Astolfo, a fine gara, protestato in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro con gravi minacce, ingiurie e bestemmie al suo indirizzo. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione e ne ha chiesto la riduzione, in quanto i fatti riportati nella motivazione dell’impugnato provvedimento non sarebbero da imputarsi in via esclusiva all’azione del calciatore squalificato, bensì alla generalità dei tesserati delle due società nella ressa generatasi dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato senza ombra di dubbio gli originari riferimenti, escludendo categoricamente, tra l’altro, il verificarsi di una ressa fuori dal suo spogliatoio, atteso che nessun tesserato della società Nocciano si è reso responsabile di comportamenti sanzionabili. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha confermato, con estrema chiarezza, i comportamenti oggetto di sanzione, che deve ritenersi congrua. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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