COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ TORANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/1/2008 INFLITTA AL CALCIATORE DI GIACINTO FABRIZIO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS SANTEGIDIESE / TORANESE CALCIO DISPUTATA IL 3/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 14 DEL 8/11/07 DELEGAZIONE PROV.LE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ TORANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/1/2008 INFLITTA AL CALCIATORE DI GIACINTO FABRIZIO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS SANTEGIDIESE / TORANESE CALCIO DISPUTATA IL 3/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 14 DEL 8/11/07 DELEGAZIONE PROV.LE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto la Società Toranese Calcio ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Giacinto, lanciato con veemenza il pallone addosso all’arbitro da circa tre metri colpendolo alla coscia sinistra, provocando indolenzimento, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Di Giacinto, alla fine del primo tempo, intendeva riconsegnare il pallone la direttore di gara, colpendolo involontariamente. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il lancio del pallone con i piedi, doveva ritenersi volontario in quanto il calciatore intendeva protestare contro una decisione tecnica, ed il fatto gli aveva procurato indolenzimento della coscia. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare evidente la intenzionalità del gesto compiuto dal Di Giacinto. La sanzione allo stesso inflitta, peraltro, deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento da questi tenuto e deve, pertanto, essere confermata in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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