COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VALFINO / ATLETICO NEPEZZANO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VALFINO / ATLETICO NEPEZZANO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B”. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Atletico Nepezzano ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Valfino, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Paolone Alessandro che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato per una gara, per recidiva in ammonizione, con C.U. N° 24 del 22/11/2007. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Valfino ha utilizzato il calciatore Paolone Alessandro che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara per non aver scontato il turno di squalifica inflittogli con il richiamato comunicato. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Valfino la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore e del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Valfino le seguenti sanzioni: perdita della gara Valfino – Atletico Nepezzano, con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 2/1/2008 al dirigente accompagnatore Sig. Carminelli Massimo; squalifica per una ulteriore gara al calciatore Paolone Alessandro; ammenda di € 52,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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