COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30/4/2008 INFLITTA ALL’ALLENATORE COLLEVECCHIO MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO / PONTE VOMANO DISPUTATA L’11/11/07 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N° 15 DEL 15/11/07 – DELEGAZIONE PROV.LE DI TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEATTERRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30/4/2008 INFLITTA ALL’ALLENATORE COLLEVECCHIO MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO / PONTE VOMANO DISPUTATA L’11/11/07 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N° 15 DEL 15/11/07 – DELEGAZIONE PROV.LE DI TERAMO).
Con appello ritualmente proposto la Società Colleatterrato ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il Collevecchio, dopo essere stato espulso, ingiuriato il direttore di gara, rifiutandosi di uscire dal campo e continuando a protestare in maniera antisportiva. Lo stesso, poi, alla fine del primo tempo, entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza esserne autorizzato e continuava ad ingiuriarlo fino a quando non decideva autonomamente di uscirne.
Ha dedotto l’appellante di avere effettivamente tenuto un comportamento non regolamentare per le proteste rivolte nei confronti del direttore di gara, ma ha negato di essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro alla fine del primo tempo, limitandosi ad entrarvi alla fine della gara per ritirare i documenti.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il Collevecchio l’aveva seguita nello spogliatoio alla fine del primo tempo, entrandovi prima che potesse chiudere la porta. Lo stesso, poi, chiudeva a chiave la stessa porta ed inveiva pesantemente nei confronti dello stesso arbitro ingiuriandolo e minacciandolo, rifiutandosi di uscire dallo spogliatoio nonostante le ripetute proteste dello stesso arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha confermato, con estrema chiarezza, il comportamento oggetto di sanzione, che deve ritenersi congrua sia in considerazione del fatto che tale comportamento sia stato posto in essere in danno di una giovane direttrice di gara, sia perché qualunque motivazione che possa avere indotto il Collevecchio a compiere un simile gesto, non trova giustificazione alcuna, visto che si trattava di una gara relativa ad un campionato allievi che, come è noto, dovrebbe essere finalizzato alla educazione dei giovani calciatori.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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