COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ IRSINESE AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SILVANO GIACOMO E L’AMMENDA DI EURO 400.00, COME PUBBLICATO SUL CU N. 28 DEL 17.10.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ IRSINESE AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SILVANO GIACOMO E L’AMMENDA DI EURO 400.00, COME PUBBLICATO SUL CU N. 28 DEL 17.10.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società IRSINESE avverso la inibizione del dirigente SILVANO GIACOMO fino al 31.05.2008 e l’ammenda di euro 400.00 comminata alla società Irsinese, come da CU n. 28 del 17.10.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il solo D.G. in quanto la società reclamante, benchè avesse richiesto di essere ascoltata e fosse stata regolarmente convocata, non si presentava alla disposta audizione; Considerato che nella audizione il D.G. ha confermato il contenuto del rapporto e del supplemento, chiarendo, in merito all’episodio del dirigente Silvano Giacomo, che lo stesso antrava sul terreno di gioco senza autorizzazione, protestando a seguito della segnatura della rete da parte della società Avigliano Calcio, profferendo frasi ingiuriose ed irriguardose nei suoi confronti e colpendolo sulla guancia con il telefonino, con l’intento di fargli notare il recupero concesso; Considerato che detto comportamento oltre ad essere irriguardoso ed ingiurioso, integra gli estremi della condotta violenta ai danni dell’arbitro, di cui all’art. 19 n. 4, lettera d, del CGS; Rilevato, inoltre, che le società, a norma dell’art. 4 del CGS, rispondono direttamente dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art.1, e ,a norma dell’art.14, dei fatti violenti dei propri sostenitori, i quali a fine gara ponevano in essere comportamenti gravemente offensivi ai danni della terna arbitrale; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente i provvedimenti adottati dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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