COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ MACCHIA ROMANA AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE MACCHIA ROMANA – REAL MACCHIA ROMANA DEL 9.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ MACCHIA ROMANA AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE MACCHIA ROMANA – REAL MACCHIA ROMANA DEL 9.11.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società MACCHIA ROMANA avverso la omologazione del risultato della gara MACCHIA ROMANA – REAL MACCHIA ROMANA del campionato Giovanissimi provinciale disputata il 9.11.2007, per aver la società Real Macchia Romana fatto uso di cartellini non vidimati dal Comitato FIGC; Premesso che nel particolare settore del calcio giovanile, il riconoscimento dei calciatori viene effettuato dall’arbitro attraverso la presentazione di appositi tesserini vidimati dal Comitato e riportanti le generalità e la foto degli stessi; Rilevato che la vidimazione dei cartellini costituisce atto essenziale e prioritario alla loro utilizzazione; Vista la comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Provinciale con la quale tale organo ha precisato che il visto sui tesserini relativi ai calciatori della società Real Macchia Romana, è stato apposto soltanto in data 16.11.2007, mentre la gara è stata disputata in data 9.11.2007, con la conseguenza che i giocatori della predetta società erano in posizione irregolare: P.Q.M. - accoglie il proposto reclamo ed assegna gara persa alla società Real Macchia Romana con il seguente punteggio: MACCHIA ROMANA – REAL MACCHIA ROMANA 3-0; - dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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