COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 41 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso la regolarità della gara Bagnarese – Marina Gioiosa (0 – 0) del 17.11.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SAVOIA Daniele.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 41 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA
avverso la regolarità della gara Bagnarese – Marina Gioiosa (0 – 0) del 17.11.2007 Campionato Promozione per presunta
posizione irregolare del calciatore SAVOIA Daniele.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Rileva che la società Marina di Gioiosa propone reclamo avverso la regolarità della gara Bagnarese-Marina di Gioiosa del 17.11.07,
per presunta posizione irregolare del calciatore Savoia Daniele della società Bagnarese, che ha preso parte a detto incontro.
Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il calciatore suddetto non aveva titolo a partecipato, in quanto, alla data della disputa
della gara, risultava squalificato fino a tutto il 25.04.2008 (cfr. C.U. n.55 del 16.11.2007 del C.R. Calabria, pubblicato in pari data).
Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a
partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale che, nel caso in esame, coincide
con la data in cui si è disputata la gara (17.11.2007).
Visto l’art.17, comma 5, lettera a) del C.G.S.;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. BAGRARESE la punizione sportiva della perdita della gara (Bagnarese - Marina
di Gioiosa del 17.11.2007) col punteggio di 0-3, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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