COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 44 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso la regolarità della gara San Francesco Calcio – Compr. Montalto Uff. (0 – 1) del 06.11.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte BARBUTO paolo. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 44 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso la regolarità della gara San Francesco Calcio – Compr. Montalto Uff. (0 – 1) del 06.11.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte BARBUTO paolo. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; OSSERVA La scietà San Francesco Calcio propone ricorso deducendo che nel corso della gara del 0.11.2007, il Compr. Montalto Uff. ha utilizzato quale assistente di parte il sig. Barbuto Paolo, nato il 29.6.1993 e quindi in posizione irregolare non avendo compiuto gli anni 15, chiede conseguentemente l'irrogazione della sanzione della perdita sportiva della gara. Il ricorso è fondato. Ai sensi delle vigenti disposizioni (paragrafo b, pubblicato nel C.U. n.1 del 2.7.2007, in relazione all'art.34, comma 3, NOIF), possono partecipare Campionato Juniores solo i calciatori nati dal 1°.1.1989 in poi che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età. Per cui, dovendosi assimilare la posizione di partecipante alla gara a quella di assistente di parte il sig. Barbuto Paolo, nato il 29.6.1993 non aveva titolo a rivestire quest'ultima figura. P.Q.M. in applicazione dell'art.17, comma 5, C.G.S., irroga alla Società COMPR. MONTALTO UFF. la punizione sportiva della perdita della gara (San Francesco – Compr. Montalto Uff. del 06.11.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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