COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 46 della Sig. MONTELEONE Pasquale (soc. U.S. Pizzo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 21.11.2007 (Squalifica per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 46 della Sig. MONTELEONE Pasquale (soc. U.S. Pizzo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 21.11.2007 (Squalifica per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti il reclamo e gli atti ufficiali; RITENUTO - che dal referto arbitrale emerge con chiarezza che Monteleone Pasquale ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, protestando per una sua decisione, abbandonando senza autorizzazione il terreno di gioco in segno di protesta e per essersi recato a fine gara nello spogliatoio dell'arbitro rivolgendogli di nuovo espressioni offensive; - che la tesi del ricorrente, secondo cui avrebbe lasciato il campo a causa di un malore e non in segno di protesta, non è suffragata da alcun elemento e che è contraddetta dalla circostanza stessa che tale suo comportamento è avvenuto contestualmente alle proteste per una decisione arbitrale; - che la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla natura e all'entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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