COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEMARANO – GARA PATERNOPOLI / MONTEMARANO DEL 31.10.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEMARANO – GARA PATERNOPOLI / MONTEMARANO DEL 31.10.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito il direttore di gara, rileva che il reclamo medesimo è meritevole di accoglimento. Questa C.D.T. revoca la sanzione inflitta al capitano Gallo Giovanni, della società Montemarano, per non aver compiuto il fatto, e trasmette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale di 1° Grado per i provvedimenti del caso al calciatore autore del gesto. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Montemarano; di revocare la squalifica a carico del calciatore Gallo Giovanni; di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti a carico del calciatore Meluzio Ilario Orlando; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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