COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATLETICO BENEVENTO / ALTO SANNIO DEL 10.11.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATLETICO BENEVENTO / ALTO SANNIO DEL 10.11.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Atletico Benevento, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 26 novembre 2007 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007, sul quale sono state riportate le impugnate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale – artt. 36-38, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletico Benevento; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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