COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANTA MARIA – GARA REAL MACERONE / REAL SANTA MARIA DEL 17.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANTA MARIA – GARA REAL MACERONE / REAL SANTA MARIA DEL 17.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., letto il reclamo della società Real Santa Maria, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Da un’attenta lettura del rapporto di gara dell’arbitro si evince, con inequivocabile chiarezza, che la sanzione della squalifica per tre gare comminata al calciatore Albano Carmine, della società Real Santa Maria, appare adeguata al comportamento tenuto dal calciatore in questione ed al tenore della frase rivolta al direttore di gara. Il reclamo, inoltre, non appare sorretto da adeguate motivazioni. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, proposto dalla società Real Santa Maria; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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