COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO (Campionato di Prima Categoria Girone A) in merito alla squalifica del calciatore D’ANDREA Fabio, proprio tesserato, per cinque gare effettive di gara (in C.U. N°21 del 08.11.2007).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO dell’A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO (Campionato di Prima Categoria Girone A) in merito alla squalifica del calciatore D’ANDREA Fabio, proprio tesserato, per cinque gare effettive di gara (in C.U. N°21 del 08.11.2007).
Con tempestivo reclamo la A.S.D. VIVAI COOP. RAUSCEDO chiedeva che venisse ridotta la sanzione in oggetto, considerata eccessiva.
Dalla dettagliata ricostruzione offerta dal direttore di gara a referto e in sede di supplemento reso al G.S.R., emerge che il calciatore è stato espulso perché, a gioco fermo, avvicinatosi all’avversario fermo a terra in seguito al contrasto, gli metteva le mani in faccia, anche se senza procurargli conseguenze fisiche. Espulso per tale condotta, si dirigeva verso l’arbitro appoggiandogli le mani al petto ed inferendogli una spinta non violenta che lo faceva indietreggiare di un passo, senza procurargli conseguenze fisiche. Contemporaneamente ingiuriava e minacciava lo stesso arbitro.
Secondo la ricostruzione della reclamante, il tesserato avrebbe avuto una reazione “solo verbalmente violenta”, e tale condotta troverebbe giustificazione proprio nel fatto che, ricoprendo il ruolo di capitano, ha voluto porsi a tutela di un proprio compagno, colpito duramente dall’avversario un attimo prima. Così la reclamante afferma che il comportamento aggressivo, “senz’altro scomposto e censurabile, sia scaturito dalla responsabilità che questi avvertiva in quanto capitano”.
Il reclamo è infondato. La pretesa giustificazione che la reclamante dà della condotta del suo capitano, snatura e svilisce il ruolo del capitano, il cui compito non è quello di farsi giustizia da sé nei confronti di un avversario, ma eventualmente quello di interloquire con l’arbitro onde aiutarlo nella conduzione della gara; pertanto, la scriminante addotta dalla reclamante non merita accoglimento. Quanto alla entità della sanzione, la fattispecie, se valutata in termini atomistici, consta di tre condotte distinte: un’odiosa sopraffazione dell’avversario a terra, in reazione ad un fallo; ingiurie e minacce verso l’arbitro; una contestazione fisica veemente, anche se non violenta, verso lo stesso direttore di gara. L’art. 19/4 lett. A) C.G.S. prevede la sanzione “minima” di due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva verso un avversario: e questa Commissione reputa che l’aver voluto annichilire l’avversario inerme a terra ponendogli le mani in faccia configuri assolutamente una “condotta gravemente antisportiva”. Lo stesso art. 19/4 lett. A) C.G.S. prevede altresì una sanzione “minima” di due giornate per condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara, ed anche la sussistenza di questo fatto resta appurata. La lieve spinta inflitta all’arbitro e l’aggravante del ruolo di capitano restano soggette alla valutazione discrezionale della Commissione Disciplinare. Volendo suddividere l’azione del tesserato in singole azioni disciplinarmente rilevanti, quindi, la squalifica per cinque gare appare troppo benevola.
La Commissione, però, considera il fatto nel suo complesso e, nel concreto, valuta le tre violazioni commesse dal calciatore come un’unica condotta continuata, sì che la sanzione non può calcolarsi con la somma algebrica delle singole giornate di squalifica collegate alle violazioni commesse dal calciatore. In considerazione di un tanto, la C.D.T. reputa congrua la sanzione inflitta dal G.S.R.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa relativa.
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