COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. COMUNALE GONARS in merito alla squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal G.S.R. al proprio calciatore MBAYE NASSER (in C.U. n. 23 del 22.11.2007)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. COMUNALE GONARS in merito alla squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal G.S.R. al proprio calciatore MBAYE NASSER (in C.U. n. 23 del 22.11.2007) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. COMUNALE GONARS chiedeva una congrua riduzione della squalifica per tre gare effettive comminata al proprio tesserato MBAYE NASSER con la seguente motivazione: “lontano dal punto in cui si svolgeva il gioco, inferiva volontariamente da brevissima distanza una violenta gomitata ad un giocatore avversario, colpendolo sulla guancia sinistra e facendolo cadere a terra”, pur senza arrecargli conseguenze lesive. La società affermava che il fatto non si è svolto fuori dal contesto di giuoco, ma in fase attiva, e che comunque non è stato né volontario, né violento. La reclamante non ha offerto alcuna prova della fondatezza della sua tesi, e ha precisato quanto segue: “qualora Codesta Spett.le Commissione lo ritenga opportuno, dichiariamo sin d’ora la ns. disponibilità ad essere sentiti, a precisazione e chiarimento dei fatti di cui sopra”. La Commissione, nell’assoluta assenza di argomenti probatori, reputa tale audizione antieconomica e contraria alla speditezza del procedimento, e pertanto non la ammette. Il reclamo è manifestamente infondato perché non supportato da alcuna prova. L’art. 35.1.1 del C.G.S. prescrive che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e costituiscono pertanto fonte privilegiata di giudizio. L’assistente n.2 ha descritto con compiutezza il fatto, e non è sufficiente una diversa soggettiva visione delle cose per dare fondatezza al reclamo. Il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Regionale appare congruo; P.Q.M. La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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