COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI RUZZA VALDIMIRO, IONTA GIUSEPPE, NONCHE’ DELLA A.S.D. POLISPORTIVA CARSO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI RUZZA VALDIMIRO, IONTA GIUSEPPE, NONCHE’ DELLA A.S.D. POLISPORTIVA CARSO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA Il Procuratore Federale con nota del 12.6.2007, ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg.ri RUZZA VALDIMIRO, all’epoca dei fatti Presidente della POLISPORTIVA CARSO e IONTA GIUSEPPE, Vice Presidente della Società A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per avere il primo richiesto ai calciatori PERRONE MAURO e MIGLIACCIO MATTIA – anche per gli altri compagni BOLOGNESE, CROMANO, KERSHAW, LEGGI e LO PINTO – il pagamento di una somma di danaro per la consegna delle rispettive liste di svincolo; per avere, il secondo, sostenuto innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini la circostanza non veritiera di non aver ricevuto dal calciatore PERRONE MAURO e quindi consegnato al Sig. RUZZA una busta contenente una somma di danaro quale corrispettivo per ottenere le liste di svincolo dei citati calciatori; nonché la Società A.S.D. POL. CARSO direttamente responsabile ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., con riferimento agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato, e la società A.S.D. PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, oggettivamente responsabili ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. con riferimento agli addebiti contestati al suo Vice Presidente innanzi citato. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato con nota del 16.10.2007 a firma del Presidente della Commissione Disciplinare che fissava la riunione per il giorno 9.11.2007 per l’esame del deferimento e l’audizione degli interessati. Con lettera datata 2.11.2007, il sig. RUZZA faceva pervenire una memoria in cui sosteneva che l’esposto dei calciatori è da considerarsi invalido e viziato nella forma, in quanto si cita tra i presentatori dell’esposto il Signor Bolognesi che, invece, non ha mai firmato l’esposto medesimo. Viene altresì affermato che vi era l’accordo che le liste di svincolo sarebbero state ritirate presso la POL. CARSO, dai calciatori al momento della riconsegna, da parte di quest’ultimi, del materiale sportivo a suo tempo fornito dalla stessa Società POL. CARSO. Il ritardo con cui è avvenuto lo scambio non è, perciò, dipeso dalla anzidetta Società. Infine contesta le conclusioni dell’Ufficio Indagini specie per quel che riguarda l’ingiustificatezza della lettera di scuse del Sig. IONTA alla POL. CARSO, e chiede l’annullamento dell’atto di deferimento. Alla riunione odierna sono presenti i Sigg. VALDIMIRO RUZZA e ALBERTO SPELDA, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società A.S.D. POL. CARSO, oltre il rappresentante della Procura Federale AVV. AVAGLIANO. Degli altri deferiti nessuno è comparso né sono pervenute controdeduzioni. Il Sig. RUZZA, riportandosi a quanto dedotto con la sua lettera del 2.11.2007, afferma l’assoluta falsità delle dichiarazioni dei calciatori, che lo accusano di aver preteso ed ottenuto duemila euro in cambio del rilascio delle liste di svincolo, e che la busta ricevuta dal Sig. IONTA non conteneva danaro ma solo una dichiarazione di scuse della Polisportiva PARROCCHIALE BORGO GRAPPA per la Polisportiva CARSO per avere accolto nel proprio organico, dei calciatori inopinatamente i improvvisamente allontanatisi dalla suddetta Società POL. CARSO. Terminata l’audizione, il Rappresentante della Procura conclude per l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti , chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. VALDIMIRO RUZZA l’inibizione per sedici mesi, alla Società POL. CARSO l’ammenda di € 3000 (tremila), al Sig. Giuseppe Ionta l’inibizione per mesi 6, alla Società POL. PARROCCHIALE BORGO GRAPPA l’ammenda di € 300 (trecento). Va dapprima esaminata l’eccezione preliminarmente sollevata dal Sig. RUZZA, di invalidità dell’esposto dei nominati calciatori (che comporterebbe secondo la sua opinione l’invalidità del presente procedimento). Tale eccezione è totalmente destituita di fondamento. E’ appena il caso di notare che l’esposto è sottoscritto da altri sei giocatori e che le dichiarazioni contenute nel detto esposto sono state poi ripetute e confermate in occasione dell’audizione disposta dall’Ufficio Indagini che le ha recepite e verbalizzate, per cui esse, anche a prescindere da quelle scritte, sortiscono tutti quegli effetti che sono propri di una rituale denuncia, nei confronti dei deferiti. Nel merito va evidenziato che i deferiti stessi ammettono che vi fu passaggio di una busta dalle mani del Sig. IONTA a quelle del Sig. RUZZA, ma negano che essa contenesse soldi (quelli dati dal calciatore PERRONE), ma solo una lettera di scuse per la POL. CARSO dalla POL. PARR. BORGO GRAPPA, alla quale doveva farsi risalire, secondo l’assunto del Sig. RUZZA, una certa responsabilità per l’inopinato e inavvertito trasferimento dei citati atleti. In presenza di una tale situazione processuale la Commissione, vertendosi in materia di responsabilità oggettiva, ritiene, in coerenza con i principi enunciati dalla C.A.F., che l’acquisizione del materiale probatorio non può essere circoscritto ai soli fatti di prova diretta, ma deve necessariamente estendersi a quelli indiziari e così pure alle semplici presunzioni, sempre che si tratti di elementi precisi, concordanti e di evidente logicità. In tale linea ragionativa la Commissione, pur osservando che la denuncia, avendo i caratteri della spontaneità, univocità e concordanza, presenta un alto coefficiente di attendibilità (C.U. n.6/C – 21/28 – 8 – 1986) ritiene tuttavia che vada accertato se i fatti denunciati siano coerenti con quelli successivamente verificatisi, ovvero se siano da questi anche parzialmente smentiti. Su questo proposito il primo episodio significativo riguarda il rifiuto del Sig. RUZZA di prendere direttamente dalle mani del calciatore PERRONE la busta, preferendo, a suo dire, avere contatti solo con un dirigente della Pol. PARR. BORGO GRAPPA. Tale rifiuto e la mancata richiesta (che chiunque avrebbe ovviamente fatto) di conoscere il contenuto di una busta a lui destinata, induce la Commissione a supporre che il RUZZA già lo conoscesse e ne temesse il suo carattere potenzialmente compromettente. Un rilievo, invero considerevole, acquistano, ai fini che qui interessano, le modalità della consegna del plico, avvenuto – innaturalmente – in luogo (supermercato) lontano dalla sede sociale, da parte dello IONTA che ha agito all’insaputa del suo Presidente Sig. SELLAN che aveva preteso di essere tenuto “fuori” dalla vicenda. Non è poi un caso, ad avviso della Commissione, che alla sera del giorno dell’incontro tra lo IONTA ed il RUZZA, i calciatori abbiano ottenuto le liste di svincolo da tempo inutilmente richieste. Circa la lettera di scuse – sulla cui plausibilità la Procura ha già avanzato seri dubbi – lettera che avrebbe costituito il vero e solo contenuto della busta data al RUZZA – quest’ultimo ne ha invece affermato la sua giustificatezza per quanto già detto circa un presunto coinvolgimento della POL. PARR. BORGO GRAPPA nell’allontanamento dei prefati calciatori dalla loro Società POL. CARSO. Ma dagli atti risulta esattamente il contrario, dacchè lo IONTA ha dichiarato al Collaboratore dell’Ufficio Indagini di avere interposto i suoi buoni uffici per risolvere il conflitto insorto tra i calciatori e la Società POL. CARSO, trattando col RUZZA e con lo SPELDA, ma senza successo, data la rigida posizione assunta dai due suddetti dirigenti. Va infine notato che la mancata comparizione dello IONTA lascia inalterate – ed anzi avvalora – le considerazioni sopra svolte, da cui si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti della colpevolezza dei deferiti. Pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al Sig. VALDIMIRO RUZZA e al Sig. GIUSEPPE IONTA l’inibizione rispettivamente di mesi dodici e di mesi sei, alla Società POL. CARSO l’ammenda di € 2.000,00, alla Società POL. PARROCCHIALE B.GO GRAPPA l’ammenda di € 300,00. Si demanda agli uffici competenti per la comunicazione di rito.
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