COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA MADONNETTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MOLINARI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23 DELL’8.11.2007 (Gara: LA MADONNETTA – MILANO 90 del 3.11.2007 – Campionato di Serie C2 C5)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007
1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA MADONNETTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MOLINARI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23 DELL’8.11.2007
(Gara: LA MADONNETTA – MILANO 90 del 3.11.2007 – Campionato di Serie C2 C5)
La Commissione Disciplinare
Esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nella persona del Presidente, ha confermato quanto già riportato nel reclamo presentato, ponendo all’attenzione di questa Commissione Disciplinare Territoriale l’involontarietà del gesto compiuto, a fine gara, dal MOLINARI ai danni dell’arbitro. Infatti la ricorrente evidenzia che il Direttore di gara, dirigendosi verso l’uscita dal campo, non poteva verificare “de visu” che il calciatore recuperava e lanciava il pallone e con un gesto di stizza per la mancata vittoria lo tirava, senza rendersi preventivamente conto della posizione dell’arbitro, il quale fortuitamente nell’occasione veniva colpito ad un fianco.
Il direttore di gara, si girava repentinamente dalla originaria posizione di spalle e rilevava nel MOLINARI l’autore del gesto.
La Società in conclusione del proprio ricorso pone in evidenza che è comunque eccessiva la sanzione comminata al MOLINARI, in relazione a quanto verificatosi, in quanto l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto attentamente gli atti, si è resa conto che il gesto di protesta compiuto dal MOLINARI, può essere inquadrato in una situazione praticamente tesa e di nervosismo, senza mettere a repentaglio l’incolumità del direttore di gara.
Osservato che pur nella eccessività della manifestazione di protesta, il calciatore, come affermato dalla reclamante, ha agito in un contesto particolare e non ha compiuto o tentato gesti violenti.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore MOLINARI MASSIMO dal 31.10.2009 al 31.12.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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