COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GROTTI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 A CARICO DEL CALCIATORE GENTILE MODESTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 31/10/07 ( Gara: Borbona – Grotti Calcio del 28/10/07 – Camp. II CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. GROTTI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 A CARICO DEL CALCIATORE GENTILE MODESTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 31/10/07 ( Gara: Borbona - Grotti Calcio del 28/10/07 - Camp. II CAT. ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Gentile non aveva alcuna intenzione di compiere gesti violenti nei confronti dell'Arbitro, ma desiderava soltanto protestare vivacemente per i falli subìti, sicché riteneva ingiusta l'espulsione. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che , dopo essere stato espulso per espressione blasfema, il giocatore Gentile si era avvicinato ad una distanza di circa un metro ed “ aveva iniziato ad esternare offese ” nei suoi confronti, ma subito dopo era intervenuto un compagno di squadra, il quale si era “ interposto ” tra loro due, ed aveva invitato lo stesso giocatore ad abbandonare il terreno di gioco. A quel punto il Gentile aveva sollevato il braccio sulla spalla del compagno, nel gesto di voler dare uno schiaffo, ma lo stesso compagno, che già lo stava trattenendo per il corpo, lo aveva sospinto all'indietro, allontanandolo. L'Arbitro ha precisato di non aver dovuto compiere alcun movimento di “ schivata ” del colpo e ha inoltre riferito che il Gentile aveva poi continuato ad insultarlo pesantemente, anche mentre usciva dal campo, accompagnato da un Dirigente. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, deve quindi escludersi che il gesto compiuto dal giocatore possa qualificarsi come atto concretamente idoneo ad arrecare danno all'Arbitro, stante la distanza tra i due, nonché l'ostacolo fisico rappresentato dalla presenza del compagno di squadra. Il comportamento del giocatore, da censurare severamente in ogni caso, andrà dunque ricondotto nell'ambito di un atteggiamento gravemente minaccioso ed aggressivo, oltre che ingiurioso e, pertanto, anche la sanzione dovrà essere commisurata alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore GENTILE MODESTO dal 30 giugno 2008 al 28 febbraio 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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