COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA S.S.D. ATLETICO ACILIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAROSELLI ANDREA (R. MORANDI) PARTECIPANTE ALLA GARA R. MORANDI – ATLETICO ACILIA DEL 10-11-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA S.S.D. ATLETICO ACILIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAROSELLI ANDREA (R. MORANDI) PARTECIPANTE ALLA GARA R. MORANDI – ATLETICO ACILIA DEL 10-11-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI L a società Atletico Acilia ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini per posizione irregolare del calciatore Caroselli Andrea, tesserato con la Pol. R. Morandi, partecipante alla gara in epigrafe. Deduce la reclamante che il calciatore in questione si sarebbe trovato in posizione di squalifica non avendo scontato la squalifica complessiva di sei gare comminata allo stesso con il Com. Uff. n. 32 del 25-10-2007, distinta in due diverse parti dello stesso comunicato in squalifica per due gare, come da delibera relativa ai fatti avvenuti nella gara contro il Tor Marancio ed in quattro gare riportate in altra parte del comunicato. Ritiene la Commissione che il reclamo sia fondato. Invero la doppia squalifica portata dal Comunicato in questione è evidente frutto di una duplicazione, peraltro errata, della unica squalifica comminata dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara R. Morandi – Tor Marancio del 20-10-2007 sospesa per incidenti. Infatti le squalifiche vengono comminate dal Giudice con unica delibera, abbondantemente motivata, e vengono poi replicate, ma solo a fini di mera elencazione, anche nella parte relativa alle squalifiche dei calciatori riferite al campionato de quo. La reale squalifica comminata al calciatore Caroselli è quella per quattro gare, così come corretta con il Com. Uff. 36 dell 31-10-2007, a nulla rilevando la ripetizione, nell’elenco generale dei calciatori squalificati in quella giornata di gara. Orbene tale squalifica non è stata interamente scontata dal calciatore Caroselli la cui posizione è quindi irregolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Pol. R. Morandi ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 75,00. Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale DEMONTIS Antonio (R. Morandi) fino al 22-12-2007 Di squalificare il calciatore CAROSELLI Andrea (R. Morandi) per una giornata ulteriore di gara. La tassa reclamo va restituita.
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