COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO L’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI EURO 250,00. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 16 DEL 31-10-2007. GARA AZZURRA POSTA FIBRENO – VILLA LATINA DEL 28-10-2007. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO L’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI EURO 250,00. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 16 DEL 31-10-2007. GARA AZZURRA POSTA FIBRENO – VILLA LATINA DEL 28-10-2007. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante ha contestato totalmente la ricostruzione dei fatti operata nel rapporto arbitrale ed ha prodotto una attestazione dei Carabinieri di Sora, nucleo radio mobile, che conferma la circostanza che al termine della gara in questione non avvennero contestazioni all’indirizzo dell’Arbitro, ma solo un alterco verbale tra una persona all’interno di un’autovettura su cui prese posto lo stesso direttore di gara ed alcuni tesserati della società di casa; considerato che l’Arbitro, udito direttamente dalla Commissione, ha totalmente cambiato la sua versione dei fatti, aderendo sostanzialmente a quanto dichiarato dai Carabinieri, precisando che, effettivamente, la persona che ha avuto un alterco con alcuni tesserati e sostenitori della reclamante, era il padre e che, in tali frangenti fu sferrato un colpo all’autovettura dello stesso, provocando una lievi ammaccatura che al momento nemmeno fu rilevata; l’Arbitro ha altresì confermato che i Carabinieri non furono chiamati da lui ma dal padre preoccupato di un parapiglia sorto tra i calciatori a fine gara, che non vi furono contestazioni al suo indirizzo né al termine della gara né alla fine della stessa e che i Carabinieri non ritennero nemmeno necessario scortare l’autovettura su cui aveva preso posto l’Arbitro e che, in effetti, dopo essere partiti dal campo non avvenne più nulla: rilevato quindi che gli incidenti a fine gara non riguardarono minimamente il direttore di gara, ma si svolsero esclusivamente tra il padre dello stesso ed alcuni tesserati e sostenitori della squadra di casa, per motivazioni non accertate ma non correlate ad una contestazione nei confronti dell’Arbitro che rimase estraneo alla vicenda e non venne contestato né a fine gara né all’uscita dal terreno di gioco; ritenuto quindi che la sanzione impugnata vada totalmente annullata in quanto i fatti non attengono con certezza allo svolgimento dell’incontro ed ad una contestazione nei confronti dell’Arbitro. DELIBERA Di accogliere il reclamo ed annullare la sanzione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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