COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI VEROLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CERELLI ALFONSO FINO AL 30-12-2009. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 52 DEL 31-10-2007. GARA CITTA’ DI VEROLI – CECCANO DEL 28-10-2007. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI VEROLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CERELLI ALFONSO FINO AL 30-12-2009. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 52 DEL 31-10-2007. GARA CITTA’ DI VEROLI – CECCANO DEL 28-10-2007. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che il direttore di gara, in sede di audizione, ha confermato i fatti, precisando però che il calciatore Cerelli, dopo avergli reiteramente rivolto insulti, dapprima avvicinandosi all’orecchio destro e poi a quello sinistro, lo colpiva al centro della schiena con una manata che lo faceva sobbalzare in avanti, senza peraltro procurargli alcun dolore; ritenuto che, a differenza di quanto si poteva interpretare dalla lettura testuale del referto, il gesto del Cerelli può essere considerato più una spinta che un colpo atto a percuotere, in quanto diversamente opinando si sarebbe creato almeno un lieve dolore che nella specie mancò, e quindi la sanzione va ricondotta nei limiti di fattispecie analoghe, pur ribadendo l’assoluta censura nei confronti del comportamento del calciatore, verbalmente violento e reiterato, oltre che accompagnato da un gesto ai confini tra la minaccia violenta e la violenza consumata; considerato quindi che la sanzione deve essere ridimensionata come da dispositivo, secondo la diversa configurazione dei fatti ascritti all’incolpato; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CERELLI Alfonso dal 3012-2008 al 30-9-2008. La tassa reclamo va restituita.
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