COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE RANDI ERNESTO FINO AL 29-2-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 58 DELL’8-11-2007. GARA SPES ARTIGLIO – MONTALTO DEL 3-11-2007. COPPA LAZIO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE RANDI ERNESTO FINO AL 29-2-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 58 DELL’8-11-2007. GARA SPES ARTIGLIO – MONTALTO DEL 3-11-2007. COPPA LAZIO ALLIEVI La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la società reclamante ha dedotto a sostegno del gravame il fatto che il dirigente Randi, con funzione di massaggiatore, nell’occasione preoccupato per le conseguenze di una caduta del figlio, calciatore della reclamante, che aveva urtato contro la rete di recinzione dopo un contrasto di gioco, si era precipitato sul posto con veemenza, spostando tutte le persone che circondavano l’infortunato e nelle circostanze ha forse urtato l’Arbitro in modo del tutto fortuito e sempre involontariamente nell’attingere l’infortunato con l’acqua contenuta in una borraccia, può aver spruzzato un po’ di liquido, sempre involontariamente, contro la divisa dell’Arbitro; considerato che l’Arbitro, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il Randi effettivamente intervenne con veemenza per soccorrere il calciatore infortunato e giunto nei pressi dello stesso, spostò volontariamente l’Arbitro che si stava adoperando per allontanare gli altri calciatori occorsi, apostrofandolo con la frase “quando fischi!” ed alla notifica del conseguente provvedimento di allontanamento lo schizzò spruzzandogli contro dell’acqua contenuta in una borraccia utilizzata per il soccorso; l’Arbitro ha altresì precisato che al momento naturalmente ignorava che il dirigente fosse il padre del calciatore infortunato; ritenuto che, alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, il comportamento del dirigente appare addirittura più grave di quanto descritto nel referto, e conseguentemente la sanzione appare congrua pur considerando la circostanza che il dirigente si trovasse in un particolare e giustificabile stato di agitazione psicologica per il fatto di temere seriamente per l’incolumità del figlio; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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