COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 600,00 CON DIFFIDA A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROMANI FERNANDO FINO AL 31-3-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 36 DEL 31-10-2007. GARA VIS SUBIACO – COLLEFIORITO DEL 27-10-2007. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 600,00 CON DIFFIDA A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROMANI FERNANDO FINO AL 31-3-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 36 DEL 31-10-2007. GARA VIS SUBIACO – COLLEFIORITO DEL 27-10-2007. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali e visto il reclamo in epigrafe; rilevato che con precedente deliberazione la Commissione ha già definito parzialmente il reclamo, accogliendolo in parte, pronunciando conseguentemente sulla tassa reclamo; ritenuto che, relativamente alla sanzione a carico della società pur riconoscendo che appare verosimile che il comportamento violento nei confronti dell’Arbitro fu assunto da un sostenitore della reclamante e non dal custode del campo o da un dirigente della società e quindi la responsabilità della società da diretta diventa oggettiva, si deve aggiungere che effettivamente i fatti violenti vi furono e furono reiterati ed altamente censurabili; considerato che l’allenatore Romani mise in atto un comportamento offensivo ed un atteggiamento irriguardoso e vagamente minaccioso, mentre non può imputarsi allo stesso un comportamento omissivo nell’occasione dell’aggressione messa in atto dal sostenitore della società, non potendo onerarsi lo stesso di un obbligo in tal senso, obbligo a carico dei dirigenti iscritti in lista ma non all’allenatore; ritenuto quindi che le sanzioni possono solo essere lievemente ridimensionate nei termini di cui al dispositivo; DELIBERA Di ridurre la sanzione a carico della società in € 500,00 di ammenda e la squalifica a carico dell’allenatore ROMANI Fernando dal 31-3-2008 al 7-3-2008. Si conferma la restituzione della tassa reclamo.
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