COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT INCONTRO ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALANTE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 26 DEL 22.11.2007
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT INCONTRO ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALANTE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 26 DEL 22.11.2007
(Gara: SPORT INCONTRO ZAGAROLO – COGIANCO GENZANO del 17.11.2007 – Campionato Serie C2 C5)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali osserva:
la reclamante con il presente ricorso chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore GALANTE GIUSEPPE ritenendola incongrua rispetto ai fatti realmente accaduti. Scrive la Società SPORT INCONTRO ZAGAROLO che, a fine gara, il GALANTE andava verso l’arbitro per stringergli la mano e non certo per assumere comportamento minaccioso nei suoi confronti. Dal referto arbitrale, che come detto in altre occasioni, è fonte unica e privilegiata di prova e che, in caso di discordanza, prevale il contenuto di quanto scrive l’arbitro, risulta che l’atteggiamento del GALANTE è stato particolarmente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.
A questo punto appare evidente a questa Commissione Disciplinare Territoriale che non ci sono margini di accoglimento del presente ricorso e che è del tutto congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti del già citato calciatore GALANTE GIUSEPPE;
Detto ciò
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la squalifica del calciatore GALANTE GIUSEPPE per n. 3 gare effettive.
La tassa reclamo si incamera.
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