COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.11.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MARRACINO GRAZIANO E DEL CALCIATORE TABANELLI DANIELE FINO AL 18.12.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DELL’8.11.2007 (Gara: KICK OFF APRILIA – SPORTING LATINA del 3.11.2007 – Campionato C5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.11.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MARRACINO GRAZIANO E DEL CALCIATORE TABANELLI DANIELE FINO AL 18.12.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DELL’8.11.2007 (Gara: KICK OFF APRILIA – SPORTING LATINA del 3.11.2007 – Campionato C5 Serie D Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta la Società interessata, la quale, oltre a ribadire quanto già scritto nel reclamo, formula istanza perché venga ascoltato l’arbitro soprattutto per verificare la natura e l’eventuale effettiva entità dei comportamenti ascritti in particolare al calciatore MARRACINO GRAZIANO, il quale non ha spinto né sputato all’indirizzo dell’arbitro. Chiede al di là di quanto sopra, una riduzione della sanzione inflitta al calciatore TABANELLI DANIELE. Premesso preliminarmente che viene stralciata la posizione del calciatore MARRACINO GRAZIANO in attesa dell’audizione dell’arbitro della gara in oggetto. Per quanto attiene la posizione del calciatore TABANELLI DANIELE, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che alcune argomentazioni poste in essere dalla reclamante possono essere considerate assumibili. Infatti dagli atti ufficiali risulta che il TABANELLI, a fine gara ha proferito diverse ingiurie all’arbitro e che comunque la sanzione inflitta a TABANELLI può essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso per quanto attiene la squalifica del calciatore TABANELLI DANIELE riducendo la squalifica dal 18.12.2007 al 7.12.2007; di sospendere il provvedimento a carico del calciatore MARRACINO GRAZIANO in attesa dell’audizione dell’arbitro della gara. La tassa reclamo va restituita.
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