COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAURIZI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 22.11.2007 (Gara: SABINIA – ZAGAROLO del 18.11.2007 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAURIZI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 22.11.2007 (Gara: SABINIA – ZAGAROLO del 18.11.2007 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società U.S.D. SABINIA con il presente ricorso pone all’attenzione di questa Commissione Disciplinare Territoriale la dinamica di quanto accaduto in relazione all’espulsione decretata dall’arbitro nei confronti del calciatore MAURIZI SIMONE. Il MAURIZI dopo aver subito due falli da tergo reagiva lamentandosi sul comportamento dell’avversario e nell’occasione veniva ammonito dal direttore di gara. Sorpreso da tale decisione, il calciatore chiedeva con foga all’arbitro il motivo di tale decisione venendo così espulso dal campo. E’ pur vero che il MAURIZI rivolgeva espressioni offensive ma all’indirizzo dell’avversario e non certo dell’arbitro. Per tali motivi chiede la ricorrente la riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. A parere di questo Organo Giudicante, le doglianze avanzate dalla Società U.S.D. SABINIA possono essere prese in considerazione, tenuto conto di quanto rappresentato dal direttore di gara nel proprio referto. Infatti risulta dagli atti ufficiali che il già citato MAURIZI, dopo aver ricevuto l’ammonizione rivolgeva all’arbitro espressione offensiva per cui veniva espulso. Alla luce di quanto sopra scritto, si può ragionevolmente ricondurre la sanzione di cui sopra entro limiti di minore gravità. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo la squalifica inflitta al calciatore MAURIZI SIMONE da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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