COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Crennese Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Crennese/Sumirago Soccer Boys del 18/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Crennese Camp. 1^ Cat. Gir. L
Gara Crennese/Sumirago Soccer Boys del 18/11/2007
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società CRENNESE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SUMIRAGO SOCCER BOYS avrebbe fatto partecipare il calciatore JAHORI ELFJOR in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie contro deduzioni, riconoscendo di fatto la fondatezza del reclamo proposto dalla soc. CRENNESE.
Rilevato che il calciatore JAHORI ELFJOR non risulta tesserato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli art.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale
DICHIARA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società SUMIRAGO SOCCER BOYS la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società SUMIRAGO SOCCER BOYS l’ammenda di Euro 160,00;
c) di squalificare il calciatore JAHORI ELFJOR per una gara (squalifica da scontarsi in caso di tesseramento);
d) di inibire a tutto il 06/01/2008 il dirigente accompagnatore sig. BARDELLI DANILO della società SUMIRAGO SOCCER BOYS.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
Reclamo Società GS Pregnanese Camp. 2^ Cat. Gir. M
Gara Casorezzo/Pregnanese del 18/11/2007
C.U. n.20 della delegazione di LEGNANO datato 22/11/2007
La società PREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MAURO BARONI per 4 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel referto arbitrale, il BARONI colpiva con un calcio un avversario già a terra. Il violento calcio non recava comunque alcuna conseguenza fisica e successivamente al fatto increscioso il BARONI, si allontanava spontaneamente dal terreno di gioco. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal BARONI, seppure censurabile merita di essere valutato con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore MAURO BARONI a 2 GARE, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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