COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Gaggiano Soccer Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Triestina/Gaggiano del 18/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Gaggiano Soccer Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Triestina/Gaggiano del 18/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società GAGGIANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società TRIESTINA avrebbe fatto partecipare il calciatore GIANLUCA VIOLA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie deduzioni, affermando che non si era accorta che il calciatore VIOLA era stato espulso dal terreno di gioco nella gara dell’11/11/2007. Rilevato che il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società TRIESTINA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società TRIESTINA l’ammenda di Euro 120,00; c) di squalificare il calciatore GIANLUCA VIOLA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06/01/2008 il dirigente accompagnatore sig. AGOSTINO CASCELLA della società TRIESTINA. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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