COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Odolo Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Odolo/Toscolano Maderno del 28/10/2007 C.U. n.16 della delegazione di BRESCIA datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Odolo Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Odolo/Toscolano Maderno del 28/10/2007
C.U. n.16 della delegazione di BRESCIA datato 02/11/2007
La società ODOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara in oggetto che il direttore di gara decideva di interrompere al termine del 1° T dopo aver patito un tentativo di aggressione e ripetute minacce dal massaggiatore della squadra ospite. La reclamante si duole della circostanza che la decisione arbitrale sia maturata a causa della condotta colpevole del massaggiatore della squadra ospite senza che la stessa reclamante si sia resa responsabile di alcuna azione riprovevole o omissione contestabile. La medesima reclamante si lamenta della circostanza che era in vantaggio per 3-1 e che era in superiorità numerica.
La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari ed anche alla controparte, che non ha fatto pervenire alcuna contro deduzione, rileva che le caratteristiche e le modalità del tentativo di aggressione, comunque riprovevole, posto in essere nei confronti dell’arbitro non era tale da legittimare l’interruzione della gara perché non si sono caratterizzati in maniera tale da porre in oggettiva situazione di pericolo il direttore di gara che poteva e doveva pretendere l’allontanamento del pericoloso responsabile dei fatti posti a fondamento della vicenda. Tenuto conto che lo stesso autore del tentativo di aggressione è poi stato correttamente allontanato a seguito dell’intervento fattivo e collaborativo di alcuni calciatori. L’analisi obbiettiva della vicenda porta a concludere che la gara poteva essere proseguita e che il direttore di gara ha errato nella sua decisione. Tali conclusioni impongono, nel rispetto dell’art.17, comma 4, lett. c del nuovo CGS, di disporre la ripetizione della gara, come è stato correttamente deciso dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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