COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Metropolis Futsal Bergamo Camp. C.5 Serie D Gir. C Gara Metropolis/Pavia C.5 del 16/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Metropolis Futsal Bergamo Camp. C.5 Serie D Gir. C Gara Metropolis/Pavia C.5 del 16/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società METROPOLIS, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PAVIA C.5 avrebbe fatto partecipare il calciatore DIMITRIOS SIOULAS in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società PAVIA C.5 ha inviato le proprie contro deduzioni, affermando di aver fatto partecipare il SIOULAS prima di apprendere dei problemi peraltro imputabili all’ufficio Tesseramenti del CRL relativo al tesseramento del predetto calciatore. Rilevato che il calciatore SIOULAS non risulta a tutt’oggi tesserato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Ritenuto, inoltre, che le deduzioni svolte dalla società PAVIA C.5 nelle proprie contro deduzioni risultano irrilevanti ai fini che qui interessano. Rilevato, infine, che il sig. AURELIO ARGESE, pur essendo stato inibito fino al 22/12/2007 come da CU n.21 del CRL datato 22/11/2007, risulta nella distinta relativa alla gara in oggetto in violazione del disposto di cui all’art.22 del CGS. Visti gli art.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DICHIARA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società PAVIA C.5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società PAVIA C.5 l’ammenda di Euro 130,00; c) di squalificare il calciatore DIMITRIOS SIOULAS per una ulteriore gara, da scontarsi in caso di tesseramento; d) di inibire il dirigente accompagnatore sig. AURELIO ARGESE della società PAVIA C.5 per 2 MESI da scontarsi al termine dell’inibizione di cui al CU n.21 e, dunque, dal 23/12/2007. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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