COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD San Leone Camp. Jun. Prov.. Gir. D Gara San Leone/Casazza del 03/11/2007 C.U. n.15 della delegazione di BERGAMO datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD San Leone Camp. Jun. Prov.. Gir. D Gara San Leone/Casazza del 03/11/2007 C.U. n.15 della delegazione di BERGAMO datato 08/11/2007 La società SAN LEONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE BOMBARDIERI fino al 07/07/2008, lamentando che il calciatore che avrebbe compiuto i fatti attribuiti al BOMBARDIERI sarebbe, in realtà il sig. ALEX TRIPODI. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: il direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Commissione, ha confermato integralmente il contenuto del suo referto ufficiale, precisando di non aver alcun dubbio sul fatto che il calciatore che lo ha spinto e preso per il collo nel corso della gara in oggetto sia il sig. GIUSEPPE BOMBARDIERI e non altri. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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