COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Moglia COPPA FAVERI Jun. Reg. Gir. D Gara Moglia/Pegognaga del 01/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di MANTOVA datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Moglia COPPA FAVERI Jun. Reg. Gir. D Gara Moglia/Pegognaga del 01/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di MANTOVA datato 08/11/2007 La società MOGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: MARCELLO SCARDUELLI fino al 24/11/2007 e CRISTIAN BELTRAMI fino al 22/12/2007, lamentando che le sanzioni inflitte dal GS sono eccessive e pertanto, ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le squalifiche comminate devono ritenersi congrue in relazione alle gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori nei confronti del direttore di gara e da quest’ultimo chiaramente descritti nel proprio rapporto di gara (frasi offensive con una spinta all’arbitro da parte del BELTRAMI) Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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